E-commerce: quale luogo del ricorso per prodotti difettosi

Nelle vendite a distanza il consumatore che effettua l’acquisto di prodotti difettosi può rivolgersi al giudice del paese in cui è domiciliato anziche a quello del luogo di conclusione del contratto.

E’ questa, in sintesi, il principio confermato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza C-190/11. Nel caso esaminato una cittadina austriaca aveva effettuato la ricerca di un’automobile su una piattaforma tedesca che l’aveva indirizzata verso una società venditrice con sede ad Amburgo. La donna, utilizzando il sito, aveva contattato la ditta e si era recata in Germania per l’acquisto. Tornata in patria, l’automobile aveva mostrato difetti, ma la società si era rifiutata di sostituire o riparare il veicolo. L’acquirente si era rivolta ai giudici austriaci che però avevano accolto le eccezioni di incompetenza della società tedesca. Secondo i giudici austriaci infatti non bastava la consultazione del sito internet (che riportatava un numero telefonico per le chiamate dall’Austria) a fondare la competenza dei tribunali austriaci ma era necessaria anche la stipulazione del contratto a distanza. La Corte di giustizia Ue chiamata in causa dalla corte  austriaca per l’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento, ha ribaltato la sentenza stabilendo che,se il contratto è concluso con una persona o società che svolge un’attività diretta, con qualsiasi mezzo, verso l’acquirente che utilizza i beni per fini non professionali, il consumatore può scegliere di agire dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato.

E’ importante notare che, secondo i giudici europei, non è necessario che il contratto sia concluso a distanza. Nel caso esaminato è bastata infatti la presenza “virtuale” del venditore tedesco in territorio austriaco attravero il proprio portale per far scattare la competenza dei giudici del luogo del consumatore.

Un’altra arma in più, dunque, per il consumatore finale ed un ulteriore grattacapo per i venditori potenzialmente soggetti ad azioni legali provenienti da tutti gli stati in cui sono effettuate le vendite.

Agevolazioni per l’e-commerce

La nuova iSrl, tipo di società che il governo intende varare per favorire la crescita economica del paese, potrebbe dare un concreto impulso allo sviluppo delle attività di e-commerce di prodotti innovativi in Italia. Dal contenuto della bozza del decreto sviluppo (che dovrebbe essere iluustrata nei prossimi giorni) emerge infatti che questo tipo di società deve avere come oggetto sociale lo “sviluppo, produzione, vendita di prodotti o servizi ad alto contenuto innovativo”. Tra i vantaggi della iSrl, nel corso dei suoi primi 48 mesi di vita, vi sono:

– la possibilità di costituire la società direttamente on line con una comunicazione alla Camera di commercio senza l’intervento ed i costi del notaio;

– l’opzione per la tassazione per cassa ai fini Ires ed Iva (per le start up con fatturato inferiore ai 5 ml di euro);

– la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione;

– la possibilità di utilizzare un contratto di lavoro ad hoc per l’inserimento di lavoratori nella startup.

Le agevolazioni dovrebbero applicarsi alle società  costituite successivamente al 31 dicembre 2009 che abbiano le seguenti caratteristiche:

– oggetto sociale rappresentato da sviluppo, produzione, vendita di prodotti o servizi ad alto contenuto innovativo;

– titolarità della maggioranza assoluta del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria da parte di persone fisiche;

– svolgimento dell’attività di impresa da non più di 48 mesi;

– investimenti in R&S per un importo non inferiore al 15% del maggiore tra il totale dei costi della produzione e il valore della produzione per ciascun esercizio di attività.

Molti aspetti dovranno ancora essere chiariti tra i quali la definizione di “investimenti in R&S” necessari per accedere al nuovo tipo di società e l’eventuale possibilità di  trasformare una srl ordinaria (o a capitale ridotto) nella nuova iSrl al ricorrere dei requisiti richiesti.

Non resta che attendere il testo definitivo del provvedimento e gli eventuali decreti di attuazione della disciplina.