Recesso per i beni digitali

Tra le numerose novità destinate ad entrare in vigore il prossimo 13 giugno a seguito del recpimento della Direttiva 2011/83/UE c’è l’estensione del diritto di recesso ai contratti per la fornitura di software, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo. Infatti la citata Direttiva fa rientrare tali contratti nell’ambito generale dei “contratti a distanza” per i quali sono previste una serie di tutele a favore dei consumatori/acquirenti tra cui, in particolare, il diritto di recesso. E’ opportuno ricordare che la Direttiva introduce una più articolata disciplina deldi tale diritto rispetto alle disposizioni attualmente vigenti. In particolare viene previsto un termine più ampio per l’esercizio del diritto che passa dagli attuali 10 a 14 giorni. Qualora venga omessa l’informazione sul diritto di recesso, il periodo entro il quale potrà essere esercitato il ripensamento viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni – rispettivamente, dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene – a ben dodici mesi.
Nel caso dei beni c.d. “digitali” viene tuttavia previsto che il diritto di recesso possa essere escluso mediante un esplicito assenso fornito dall’acquirente all’atto dell’acquisto (art. 59, co. 1, lett. o) D.Lgs. 6.9.2005, n. 206). A tal fine una formula da riportare nel proprio sito web potrebbe essere la seguente «Ai sensi dell’art. 16, lett. m) della Direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 acconsento che l’esecuzione del contratto abbia inizio durante il periodo di recesso rinunciando così al diritto di recesso».