Il nuovo regime agevolato è adatto per l’e-commerce?

Uno degli argomenti più “caldi” emersi nel corso dell’incontro annuale organizzato lo scorso 6 dicembre a Roma da A Little Market, al quale ho avuto il piacere di intervenire come relatore, ha riguardato il nuovo regime agevolato in vigore per le partite Iva a partire dal 1° gennaio 2015. Nonostante il testo del DDL Stabilità non sia ancora definitivo possiamo incominciare a fare qualche considerazione circa l’applicabilità del nuovo regime alle piccole attività di vendita on-line.

Come sembra abbastanza certo il nuovo regime manterrà alcune delle caratteristiche dell’attuale regime dei minimi (non applicazione dell’Iva, semplificazioni contabili, ecc..) pur introducendo alcune novità sostanziali.

Innanzitutto l’imposta sostitutiva passerà dal 5% degli attuali minimi al 15% e sarà calcolata su un reddito forfetario determinato applicando ai ricavi prodotti alcune percentuali di redditività diverse a seconda del settore di attività.

Considerando ad esempio la classe “commercio al dettaglio” all’interno della quale potrebbe essere ricompresa la vendita on-line, tale percentuale è pari al 40%. Ciò significa che a fronte, ad esempio, di un fatturato pari a 20.000 Euro, l’imposta sostitutiva sarà pari a (20.000×0,4)x0,15 = 1.200 Euro questo indipendentemente dall’ammontare dei costi effettivamente sostenuti.

Un vantaggio non trascurabile riguarda la possibilità di esonero dai contributi minimi inps artigiani/commercianti e questo potrebbe avere un impatto positivo su molte micro-realtà del settore e-commerce costrette a versare detti contributi anche a fronte di un reddito esiguo o in alcuni casi (imprese in fase di start-up) anche nullo. Va da sè, ovviamente che tale possibilità se sfruttata, avrà un impatto negativo sul montante contributivo.

Per quanto riguarda le soglie di accesso al regime abbiamo anche qui una novità: spariscono i limiti temporali di permanenza nel regime (5 anni ovvero compimento del 35° anno di età per gli attuali minimi) e l’unico requisito è quello di permanere al di sotto della soglia di fatturato individuata per ciascun tipo di attività (per l’e-commerce tale soglia dovrebbe essere pari a 40.000,00 Euro superiore, quindi, a quella degli attuali minimi).

Un ultimo aspetto controvero riguarda la sorte di chi fruisce attualmente di regimi agevolati (regime dei minimi o regime delle nuove iniziative produttive). Al riguardo, leggendo il testo di legge, sembra potersi concludere che le alternative a disposizione di tali soggetti siano sostanzialmente tre:

– transito naturale al nuovo regime agevolato

– opzione per il regime ordinario

– permanenza nei vecchi regimi sino alla loro naturale scadenza.

Sembra dunque sensato, per chi è in procinto di avviare a breve la propria attività, il suggerimento di procedere ad aprire la partita Iva con il regime dei minimi prima del 1/1/2015 in modo da potersi garantire la possibilità di utilizzarlo laddove questo risulti più conveniente rispetto al nuovo regime (e sempre che si abbiano i requisiti per accedervi).

Un articolo del Sole 24 Ore di qualche giorno fa mostrava infatti un picco di aperture di partite Iva in queste ultime settimane, fenomeno presumibilmente ascrivibile a quanto appena detto.

Diversamente dal 1° gennaio 2015 il regime agevolato che si va delineando con la legge di Stabilità resterà l’unica opzione a disposizione delle micro attività, diventando oltretutto il regime naturale  per chi possiede i requisiti (chi avesse convenienza ad entrare nel regime ordinario perchè, ad esempio ha oneri deducibili o detrazioni irpef da sfruttare, dovrà esercitare, sembra,  una apposita opzione).

In conclusione il nuovo regime pare sicuramemente interessante per le piccole realtà di e-commerce anche se permangono alcuni aspetti aspetti oscuri che solo il decreto attuativo potrà contribuire a chiarire.

 

La fattura differita nelle vendite on-line

Com’è noto le vendite on-line sono assimilate, nel nostro sistema fiscale, alle vendite per corrispondenza. Per tale ragione le stesse godono dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (sempre che la stessa non sia richiesta dal cliente).

A fronte di tale agevolazione resta comunque l’obbligo di annotare i corrispettivi nell’apposito registro entro il giorno non festivo successivo  a quello di effettuazione dell’operazione (art. 24 DPR 633/1972).

E’ salva comunque la facoltà da parte del venditore di emettere la fattura se, per motivi di ordine pratico, tale soluzione risulta più conveniente. In questo caso, sarà anche  possibile utilizzare la fatturazione differita che consente l’emissione della fattura entro il mese successivo a quello dell’emissione del documento di trasporto.

E’ il caso ad esempio, di un ordine pervenuto il 12 novembre con incasso del corrispettivo tramite pay-pal. Il cliente richiede la fattura e fornisce dunque i suoi dati identificativi (compreso il codice fiscale se cliente privato, dato necessario per l’elenco clienti). La merce è in magazzino e la spedizione può essere effettuata il giorno stesso con emissione di ddt che accompagni la merce riportante la stessa data.

La fattura (“fattura differita”) potrà essere emessa entro il 15 dicembre e dovrà riportare  obbligatoriamente gli estremi (data e numero progressivo) del ddt cui si riferisce.

Al fine di beneficiare della fatturazione differità è tuttavia necessario che l’incasso del corrispettivo sia contestuale (o successivo) all’emissione del DDT.

In caso contrario (es. incasso il giorno 12 novembre, spedizione con ddt 13 novembre) la fattura andrà emessa entro lo stesso giorno dell’incasso del corrispettivo.