Esonero contributi minimi Inps per l’e-commerce

L’ Inps ha pubblicato la circolare 29 del 10/2/2015 dovre illustra le modalità di adesione al regime contributivo agevolato di cui alla legge 23.12.2014, n. 190. Si tratta, in pratica, del nuovo regime fiscale agevolato, in vigore dal primo gennaio 2015 cui è associato un corrispondente regime previdenziale di favore per gli iscritti alle gestioni inps artigiani e commercianti.

Se le soglie di ricavi (40.000 Euro per l’e-commerce) e gli altri requisiti sono rispettati, aderendo a questo regime si può scegliere di non versare i contributi Inps sul reddito minimale ma solo l’eventuale quota eccedente a saldo e in acconto calcolata sul reddito forfetario se questo eccede il minimale. Il reddito minimale è fissato dall’Inps in Euro 15.548 per il 2015.

Per richiedere l’esonero dai contributi fissi è necessario inviare una apposita richiesta on-line attraverso il sito Inps (è necessario dotarsi di pin per l’accesso ai servizi telematici).

Si tratta di una possibilità di sicuro interesse che può avvantaggiare le nuove imprese nei primissimi anni di attività (anche se occorre ricordare che i contributi non versati non concorreranno a formare il montante contributivo ai fini pensionistici).

A questo piene viene spontaneo chiedersi: ma perchè non estendere la facoltà di esonero dai contributi minimali inps anche ai soci delle start-up innovative?