Entra in vigore l’informativa sui cookie

Il prossimo 2 giugno entrerà in vigore il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229/2014. E’ pertanto necessrio dotarsi dei modelli di informativa (breve ed  estesa) che permettano all’utente di esprimere il proprio consenso informato in merito all’archiviazione di cookie sul proprio terminale.

Per l’installazione di cookie c.d. “tecnici” (ad es. cookie funzionali alla navigazione; relativi al salvataggio delle preferenze; cookie analytics se utilizzati unicamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso) non è richiesto il preventivo consenso degli utenti mentre resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che può essere fornita con le modalità ritenute più opportune.

Nel caso invece in cui si utilizzino cookie “di profilazione” occorre fornire una informativa su due livelli:

– nel momento in cui l’utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima       informativa “breve”, contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l’utente può accedere al sito);

– l’informativa breve va poi integrata da un’informativa “estesa”, alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall’utente. L’informativa estesa dovrà contenere, oltre ad una serie di elementi obbligatori definiti dal Provvedimento, anche anche i link alle modalità per eliminare i cookie dai vari browser.

L’installazione sul computer dell’utente di cookie da parte di altri soggetti (cd. “terze parti”) va segnalata presentando, ove possibile, i link alle privacy policy di tali soggetti. Qualora non si abbiano contatti diretti con le terze parti o nel caso in cui fosse particolarmente difficile individuarle, si potrà inserire il link al sito www.youronlinechoices.com/it/ (anche se è bene ricordare che tale sistema attualmente funziona solo per i cookie di profilazione pubblicitaria e rileva unicamente i cookie degli aderenti al proprio circuito). Qualora la terza parte non aderisca al circuito  www.youronlinechoices.com/it o non abbia un’informativa è consigliabile non      utilizzare i relativi cookie di profilazione sul proprio sito.

E’ bene ricordare infine che l’utilizzo di cookie di profilazione è assoggettato all’obbligo di preventiva notificazione al Garante, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. (d) del Codice Privacy. Pertanto, nel caso di utilizzo di tali strumenti, occorrerà comunicare preventivamente tale utilizzo attraverso la compilazione e l’invio dell’apposito modulo, disponibile al link https://web.garanteprivacy.it/rgt.

Esonero dalla fatturazione per l’e-commerce diretto

Il recente D.Lgs. 42 del 2015 ha introdotto una previsione di   esonero dall’obbligo di emissione della fattura per i servizi elettronici eseguiti nei confronti di privati.

Come noto tali operazioni (tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo: fornitura di siti web e hosting,  vendita di software, musica, film, e-book, giochi, applicazioni ed altri     contenuti digitali) sono considerate ai fini Iva prestazioni di servizi e, come tali, soggette all’obbligo di fatturazione, anche per piccoli importi.

L’esonero dalla fatturazione:

1) si applica solo nei confronti di soggetti che agiscano al di fuori di un’attività d’impresa (clienti privati);

2) viene meno qualora il cliente richieda espressamente l’emissione della fattura (tassativamente al momento dell’ordine);

3) riguarda sia le prestazioni interne (Ita-Ita) quelle cross-border (Ita-Ue e Ita-Extra Ue) (*).

Purtroppo il testo normativo introdotto lascia alcune perplessità circa la corretta modalità di contabilizzazione dei corrispettivi per i quali si applica l’esonero. In particolare l’art 7 del citato d.lgs 42/2015 affida ad un apposito decreto ministeriale l’attuazione di un ulteriore esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi attraverso ricevuta o scontrino fiscale richiamando una vecchia disposizione di legge (la Legge 413/1991).

Sembrerebbe dunque che i corrispettivi non fatturati vadano comunque documentati in questa fase attraverso l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

In virtù dell’art.3 della Legge 413/1991 dovrebbe comunque essere garantita l’esclusione dall’obbligo di emisssione della ricevuta o dello scontrino fiscale anche prima della emanazione del decreto di attuazione.

Si ritiene pertanto opportuno, in attesa dell’emanazione del decreto, adottare il medesimo comportamento previsto nel caso delle operazioni di commercio elettronico indiretto (vendita di beni “fisici” via Internet), ossia la registrazione degli incassi giornalieri sul registro dei corrispettivi e lo scorporo dell’Iva, se dovuta, con cadenza mensile o trimestrale.

(*) Per le prestazioni Ita-Ue si ricorda che è entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno il regime MOSS a cui occorre aderire per assolvere correttamente i nuovi obblighi di versamento  dell’imposta nello Stato di residenza del cliente.

Fisco senza paura per professionisti e hobbisti

Il prossimo 23 maggio terrò presso gli amici di YATTA! un intervento sugli aspetti legali e fiscali delle vendite on-line.

Il programma è il seguente:
– introduzione
– l’apertura di un negozio on-line: adempimenti fiscali
– inquadramento dell’attività e soglie per l’apertura della partita Iva
– la gestione contabile e fiscale (fatturazione, ordini, spedizione)
– aspetti previdenziali
– diritto d’autore: come difendere le proprie creazioni su Internet
– consigli e suggerimenti pratici
– Q&A

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete fare riferimento a questa pagina.