Normativa e-commerce Ue: le riforme in fase in studio

Tra i numerosi lavori che la commissione Ue sta conducendo ve ne sono alcune che impattano direttamente sulle attività di e-commerce e sui relativi aspetti fiscali. Uno dei temi principali è quello dell’applicazione delle aliquote Iva ridotte sui prodotti editoriali. Sul punto sembra che la commmissione sia intenzionate a consentire ai singoli Stati di applicare aliquote Iva ridotte anche alle pubblicazioni on-line e non solo ai libri e giornali cartacei. La questione è molto sentita in alcuni Paesi e in particolare in Italia. Il governo Renzi decise nel 2014 di tassare al 4% i libri elettronici, nonostante il rischio di una procedura di infrazione comunitaria. Attualmente, le pubblicazioni online hanno una quota del mercato Ue del 5%, che dovrebbe salire al 20% entro il 2021.
Un ulteriore tavolo di lavoro riguarda la riforma della raccolta dell’Iva nel commercio online. Attualmente le regole impongono alle società di registrarsi in tutti Paesi Ue per versare l’imposta nel Paese di destinazione del prodotto. La procedura di registrazione però ha costi molto elevati e l’esecutivo comunitario è convinto che ciò induca molte aziende a frodare l’Iva, provocando un mancato gettito stimato in 5 miliardi di euro all’anno.
La riforma, presentata sotto forma di direttiva che dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento, prevede che la società si registri nel proprio Paese e lì versi l’Iva. Le autorità nazionali dovranno poi riversare il denaro a seconda dello Stato membro di destinazione. Già avviene così per la vendita di servizi su Internet. Il tentativo, naturalmente, è di promuovere il più possibile il commercio online.
Infine una ulteriore proposta riguarda l’eliminazione del prezzo minimo di applicazione dell’Iva per la merce proveniente da Paesi terzi. Oggi la merce con un valore inferiore a 22 euro non viene tassata. Il risultato è che la norma è oggetto di frodi e abusi: 150 milioni di pacchetti arrivano ogni anno in Europa chiedendo l’esenzione dell’Iva. Se la frode viene scoperta, il pagamento della tassa spetta all’acquirente. Bruxelles vuole eliminare l’esenzione, tassando così tutti i beni provenienti dall’estero.
Sempre per promuovere il commercio online, i Ventotto hanno approvato ieri il regolamento che vieta il geoblocking, la possibilità per le imprese di bloccare l’accesso al proprio sito per i consumatori all’estero. Il pacchetto passa ora al Parlamento. L’obiettivo è eliminare discriminazioni basate su nazionalità o residenza. Il venditore potrà applicare prezzi diversi a seconda dell’acquirente, ma senza discriminare. Le condizioni di vendita saranno quelle del luogo del consumatore.

Tra i numerosi lavori che la commissione Ue sta conducendo ve ne sono alcune che impattano direttamente sulle attività di e-commerce e sui relativi aspetti fiscali. Uno dei temi principali è quello dell’applicazione delle aliquote Iva ridotte sui prodotti editoriali. Sul punto sembra che la commmissione sia intenzionate a consentire ai singoli Stati di applicare aliquote Iva ridotte anche alle pubblicazioni on-line e non solo ai libri e giornali cartacei. La questione è molto sentita in alcuni Paesi e in particolare in Italia. Il governo Renzi decise nel 2014 di tassare al 4% i libri elettronici, nonostante il rischio di una procedura di infrazione comunitaria. Attualmente, le pubblicazioni online hanno una quota del mercato Ue del 5%, che dovrebbe salire al 20% entro il 2021.
Un ulteriore tavolo di lavoro riguarda la riforma della raccolta dell’Iva nel commercio online. Attualmente le regole impongono alle società di registrarsi in tutti Paesi Ue per versare l’imposta nel Paese di destinazione del prodotto. La procedura di registrazione però ha costi molto elevati e l’esecutivo comunitario è convinto che ciò induca molte aziende a frodare l’Iva, provocando un mancato gettito stimato in 5 miliardi di euro all’anno.
La riforma, presentata sotto forma di direttiva che dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento, prevede che la società si registri nel proprio Paese e lì versi l’Iva. Le autorità nazionali dovranno poi riversare il denaro a seconda dello Stato membro di destinazione. Già avviene così per la vendita di servizi su Internet. Il tentativo, naturalmente, è di promuovere il più possibile il commercio online.
Infine una ulteriore proposta riguarda l’eliminazione del prezzo minimo di applicazione dell’Iva per la merce proveniente da Paesi terzi. Oggi la merce con un valore inferiore a 22 euro non viene tassata. Il risultato è che la norma è oggetto di frodi e abusi: 150 milioni di pacchetti arrivano ogni anno in Europa chiedendo l’esenzione dell’Iva. Se la frode viene scoperta, il pagamento della tassa spetta all’acquirente. Bruxelles vuole eliminare l’esenzione, tassando così tutti i beni provenienti dall’estero.
Sempre per promuovere il commercio online, i Ventotto hanno approvato ieri il regolamento che vieta il geoblocking, la possibilità per le imprese di bloccare l’accesso al proprio sito per i consumatori all’estero. Il pacchetto passa ora al Parlamento. L’obiettivo è eliminare discriminazioni basate su nazionalità o residenza. Il venditore potrà applicare prezzi diversi a seconda dell’acquirente, ma senza discriminare. Le condizioni di vendita saranno quelle del luogo del consumatore.

Procedura di costituzione start-up innovative: gli errori da evitare

Diversi imprenditori si stanno cimentando nella procedura di costituzione on-line della start-up innovativa attraverso il portale “Atti startup” messo a disposizione dalla società Infocamere. Purtroppo la procedura non sembra essere molto rapida e tantomeno chiara. Vediamo quali sono le principali criticità che abbiamo riscontrato:

1) Registrazione fiscale dell’atto: dal portale e dalle istruzioni pubblicate non è chiaro l’ordine degli adempimenti da seguire: da un lato sembrerebbe che la registrazione dell’atto sia l’ultimo degli adempimenti da porre in essere (il portale richiede di allegare la ricevuta di registrazione alla pratica di Comunicazione Unica per l’iscrizione della società) mentre altrove viene detto di procedere prima alla registrazione e poi alla predisposizione della pratica di Comunicazione Unica da inviare al registro delle imprese.

2) Servizio di assistenza: se si contatta il servizio di assistenza messo a disposizione dalla camera di commercio si viene invitati a compilare e a firmare digitalmente un modello con cui si autorizzano i controlli di competenza della CCIAA e un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione attestante il possesso dei requisiti della start-up. Successivamente la procedura prevede che, nel caso in cui ci si avvalga dell’assistenza, sarà necessario recarsi fisicamente, previo appuntamento, presso la Camera di Commercio competente per effettuare il deposito della firma.

3) Tempi per la registrazione fiscale del modello. Dipende dall’Ufficio che si sceglie per effettuare la registrazione. In alcuni casi ci sono volute anche due settimane.

4) Versamento dell’imposta di registro e di bollo. Se si sceglie di avvalersi del servizio di assistenza l’eventuale versamento già effettuato non è più valido e occorre versare nuovamente gli importi in sede di registrazione dell’atto che viene effettuata fisicamente presso la camera di commercio.

5) Controlli antimafia. Per abbreviare i tempi relativi alla verifica dei requisiti soggettivi dei soci viene da ultimo richiesto di far compilare ai genitori e familiari conviventi dei soci sottoscrittori una specifica autocertificazione antimafia.

Il bilancio delle start-up innovative: la nota integrativa

Il D.Lgs. del 18.08.2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE, in materia di bilancio d’esercizio e consolidato, ha introdotto importanti novità in tema di bilanci e nota integrativa (articolo 2425 e seguenti del codice civile).

In particolare viene inoltre introdotto il concetto di micro-impresa, intendendo con tale termine l’impresa che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro, ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità, a partire dall’esercizio 2016.

Per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale. Quindi, non sarà più richiesta la Nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario.

Tuttavia la normativa sulle start-up innovative, con particolare riferimento alle società che possiedono come requisito quello relativo alla percentuale di spese in ricerca e sviluppo (15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), prevede che tali spese (in ricerca e sviluppo) risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

E’ necessario quindi che le start-up innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, anche se si trovano sotto ai limiti dimensionali indicati dal D.Lgs. 139/2015, provvedano a redigere la nota integrativa in maniera completa aggiungendo il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo.

In questo senso vedi anche il parere del ministero dello Sviluppo economico (protocollo 361851 del 17 novembre scorso).

Pubblicazione dell’opera in forma digitale: necessario il consenso dell’autore

La Sentenza della Corte di Giustizia UE di ieri fa luce su un aspetto controverso del diritto d’autore ossia lo sfruttamento in forma digitale di opere coperte dal diritto d’autore (in questo caso libri) non più disponibili ossia pubblicati prima del 2001 e non più diffusi commercialmente. Nel caso preso in esame una società ad hoc, la Sofia (una sorta di equivalente francese della nostra SIAE per i libri) può autorizzare la pubblicazione digitale di un libro non disponibile quando gli autori non si oppongono entro sei mesi dall’iscrizione dell’opera nella banca dati della società. Al riguardo la Corte ricorda che, salvo alcune eccezioni della direttiva, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. L’autore può anche dare il consenso all’utilizzazione di una delle sue opere in forma implicita, ma solo se è stato informato della futura pubblicazione dell’opera e dei modi in cui può vietarla. Per la Corte, la normativa francese non assicura l’effettiva conoscenza dell’autore del termine di sei mesi per opporsi alla pubblicazione dell’opera da parte della Sofia: è dunque possibile che la società pubblichi un libro anche quando l’autore non è stato informato e non ha potuto opporsi. La Corte aggiunge che, a differenza di quanto prevede la legge francese, l’autore può vietare lo sfruttamento dell’opera in forma digitale senza l’accordo dell’editore che detiene i diritti dell’opera in formato cartaceo e senza altre formalità.

Approvato l’accordo Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni

Il 15 novembre scorso il Senato ha definitvamente ratificato l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, firmato a Monaco il 2 marzo 2015.

Il testo ricalca il modello predisposto dall’OCSE nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed è pienamente in linea con gli orientamenti fatti valere dall’Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale.

L’intesa, come già altre esaminate in questa sede, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca adeguati livelli di trasparenza. Il Protocollo annesso, inoltre, consente di conseguire effetti equivalenti a quelli previsti dal modello OCSE di convenzioni contro la doppia imposizione Il testo risponde pienamente ai requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali, consentendo ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie a Montecarlo di fruire di una più agevole regolarizzazione.

Composto di 14 articoli e da un Protocollo, l’Accordo definisce innanzitutto le imposte oggetto del possibile scambio informativo, cioè per l’Italia, IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. Vengono regolate le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possono essere richieste. Viene anche previsto il superamento del segreto bancario, conformemente agli standard dell’OCSE in materia. Gli articoli 6 e 7, che disciplinano le verifiche fiscali nei rispettivi territori, consentono anche di descrivere le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta di informazioni. Importante anche l’articolo 12, che contiene disposizioni per eliminare i casi di doppia imposizione, prevedendo in particolare l’applicazione del credito d’imposta secondo la formulazione standard utilizzata in genere dall’Italia e regolamentando i casi di doppia residenza fiscale.