Il 15 novembre scorso il Senato ha definitvamente ratificato l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, firmato a Monaco il 2 marzo 2015.

Il testo ricalca il modello predisposto dall’OCSE nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed è pienamente in linea con gli orientamenti fatti valere dall’Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale.

L’intesa, come già altre esaminate in questa sede, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca adeguati livelli di trasparenza. Il Protocollo annesso, inoltre, consente di conseguire effetti equivalenti a quelli previsti dal modello OCSE di convenzioni contro la doppia imposizione Il testo risponde pienamente ai requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali, consentendo ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie a Montecarlo di fruire di una più agevole regolarizzazione.

Composto di 14 articoli e da un Protocollo, l’Accordo definisce innanzitutto le imposte oggetto del possibile scambio informativo, cioè per l’Italia, IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. Vengono regolate le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possono essere richieste. Viene anche previsto il superamento del segreto bancario, conformemente agli standard dell’OCSE in materia. Gli articoli 6 e 7, che disciplinano le verifiche fiscali nei rispettivi territori, consentono anche di descrivere le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta di informazioni. Importante anche l’articolo 12, che contiene disposizioni per eliminare i casi di doppia imposizione, prevedendo in particolare l’applicazione del credito d’imposta secondo la formulazione standard utilizzata in genere dall’Italia e regolamentando i casi di doppia residenza fiscale.