Possibile aderire al regime forfettario in alternativa al regime del margine

Con la risposta all’interpello 48 pubblicata in data 11/02/2020 dall’agenzia delle Entrate viene confermata la possibilità di avvalersi del regime forfettario di cui alla legge 190/2014 anche in caso di esercizio di attività normalmente soggette al regime del margine.

Il caso riguardava un contribuente interessato ad avviare un’attività di “compro oro”, consistente nell’acquisto da privati di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione oppure alla rivendita a privati e/o altri soggetti.

Ai fini Iva, l’attività di compro oro è soggetta al regime del margine disciplinato dal Dl 41/1995, ferma restando la facoltà di optare per il regime Iva ordinario. Il comma 57 della legge 190/2014 preclude il regime forfetario alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (quale è quello del margine) o di regimi forfettari di determinazione del reddito.

Con la circolare 10/E/2016, l’Agenzia aveva chiarito che l’esercizio di una attività esclusa dal regime forfettario preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale. Con la circolare 9/E/2019, l’Agenzia aveva poi affermato che nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’Iva nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfettario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario.

L’interpello riguardava proprio la circostanza di dover esercitare, nell’anno precedente, l’opzione per il regime ordinario, cosa non possibile per i soggetti che avviano un’attività per la prima volta e che, quindi, non hanno periodi di imposta precedenti. Riteneva pertanto l’istante di poter adottare un comportamento concludente, senza esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

La risposta delle Entrate è favorevole. In particolare, viene precisato che quanto affermato nella circolare 9/E/2019 riguarda esclusivamente i soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine. Ne consegue che coloro che iniziano l’attività e che quindi, nei periodi di imposta precedenti non hanno applicato il regime speciale, possono applicare il regime forfettario sin da subito, senza necessità di optare prima per il regime ordinario Iva.

Vendite su Amazon: come registrare le operazioni in prima nota

Per le ditte in contabilità ordinaria, tenute ad effettuare le registrazioni in prima nota delle operazioni effettuate, sorge il problema di contabilizzare correttamente le vendite effettuate attraverso il canale di Amazon Marketplace.

Parliamo di vendite effettuate nei confronti di privati consumatori non soggette quindi all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente al momento dell’ordine).

Il mio suggerimento è quello di utilizzare sempre un conto transitorio chiamato “Sospesi Internet” in contropartita al ricavo registrato in modo da facilitare la riconciliazione con l’estratto conto bancario nel momento in cui si riceverà l’accredito da parte di Amazon. Tale accredito è infatti cumulativamente riferito alle vendite di un determinato periodo di tempo e viene effettuato al netto delle commissioni trattenute dal portale.

Ipotizziamo i seguenti dati:

  • merchant italiano (SRL) vende prodotti per Euro 100 (trascuriamo per semplicità l’Iva) a clienti privati
  • Amazon Eu addebita commissioni per Euro 20

Vediamo come registrare in prima nota le operazioni.

Innanzitutto registriamo il ricavo per la vendita effettuata: in contropartita possiamo utilizzare un conto transitorio denominato “sospesi Internet” che si chiuderà poi con l’incasso del corrispettivo:

Sospesi Internet 100 a Ricavi da corrispettivi 100

Poi registriamo la fattura per le commissioni da parte di Amazon Eu: trattasi di fattura proveniente dal Lussemburgo quindi senza applicazione dell’Iva:

Costi per commissioni 20 a Debiti vs. fornitore Amazon 20

Infine al momento della ricezione degli importi da parte di Amazon, al netto delle commissioni trattenute, registriamo l’accredito sul conto carte di credito:

Banca c/c 80 a Sospesi Internet 80

e infine chiudiamo il fornitore Amazon sempre con il conto “Sospesi Internet” che in questo modo va ad azzerarsi:

Debiti vs. fornitore Amazon 20 a Sospesi Internet 20

Upcoming new VAT obligations for e-commerce platforms

The VAT legislative package on electronic commerce will be operational in all Member States on 1 January 2021.

The European Parliament concluded the consultation procedure yesterday, approving the amendments to the VAT Directive (2006/112 / EC) formulated by the European Commission with the 11 December 2018 proposal.

With this proposal the Commission try to simplify the measures introduced by Directive 2017/2455 / EU, for web platforms which facilitate electronic commerce transactions carried out by taxable persons not established in the EU towards final consumers in the EU.

The Eu Commission, in order to combat the VAT evasion phenomenon, has provided, with directive 2017/2455, that from 1 January 2021 the electronic platforms (such as Amazon or Alibaba), facilitating distance sales of goods imported from third countries with less than 150 euros value or for intra-community sales, become at the same time buyers and transferors of goods with VAT payment obligation on them.

In practice, the good transfer is divided into two separate transfers, the first one between the non-resident merchant and the web platform (VAT payable in the EU) and the second one between the platform itself and the final customer.

The related VAT is paid by the platform with the MOSS special regime.

The recent changes proposed by the European Commission will provide for:

  • the extension of the special regime to the domestic supplies that electronic interfaces should do for stocks held by non-resident merchants in a given country in the event that these assets were sold in the same Member State;
  • the exemption of the B2B transactions from the Ue non-taxable seller to the web platform with the right for such seller to deduct the VAT paid upstream for the purchase or importation of the sold goods.

First VAT communication of distance sales made through marketplaces

The first electronic communication of distance sales made through the marketplace must be submitted by 31 October 2019, and includes the period from April to July 2019; if the electronic platform between 13 February and 30 April 2019 has also sold tablets, laptops, gaming consoles and cell phones, the related data will have to be recovered and transmitted. The law-decree 34/2019 (as implemented by the 31th July provision) requires companies which manage Internet marketplaces to transmit some data relating to suppliers on a quarterly basis.

Failure to transmit or send incomplete data shifts the Vat liability to the company responsible for sending the communication, unless he is able to prove that it was paid by the supplier. The provision also impose a ten-year timing for the conservation of documents relating to distance sales starting from the year in which the transaction was carried out.

In general, the communication must be submitted by all those operators who, using electronic platforms, perform activities as facilitators in the sale of goods, allowing buyers and suppliers to be put in contact, who sell goods through a marketplace. On the other hand, those who, while facilitating sales, are just carrying out only one of the following operations are expressly excluded: processing of payments; cataloging or advertising of goods; redirection or transfer of buyers to other electronic interfaces in which goods are sold, without further intervention in the sale.

The communication must therefore be transmitted by all companies, even if they are not residents in Italy, which facilitate distance sales of imported goods or distance sales of goods within the European Union, through the use of a electronic interface. In order to transmit the communication, non-resident companies without a permanent establishment in Italy, are deemed to VAT direct identification or use a tax representative resident in Italy.

For each supplier which has made at least one sale through a marketplace a series of data must be communicated: the data relating to the name or personal data, including residence or domicile, as well as the unique identifier used to make sales facilitated by the electronic interface; the total number of units sold in Italy and, at choice, the total amount of sales prices or the average sales price, expressed in euros.

E-commerce exempted from electronic transmission of the daily sales data

The electronic commerce of goods is exempted from the obligation of issuing an invoice or fiscal receipt. The Revenue Agency, with Resolution 274 / E / 2009, stated that the e-commerce activity is similar to mail order sales and, therefore, is not subject to the obligation of issuing the invoice, if not requested by the customer, and not even the obligation of certification by issuing the tax receipt (article 22, paragraph 1, number 1, of Presidential Decree 633/1972 and article 2, of Presidential Decree 696/1996).

For these reasons, the seller can simply register the daily sales data without the need to issue any fiscal document.

The sale of goods via the Internet is also exempted from the obligation of electronic transmission of the daily sales data, based on the Ministerial Decree 10 May 2019.

Le fatture elettroniche comprese nei corrispettivi devono essere riportate nel registro delle fatture emesse?

In caso di emissione della fattura (immediata o differita), preceduta dallo scontrino (“parlante”, in caso di fattura differita), dalla ricevuta o dal “documento commerciale”, i dati di questi tre documenti vanno riportati nella fattura e va prestata attenzione a non duplicare né il versamento dell’Iva, né la tassazione del ricavo. L’ammontare dei corrispettivi certificati (da ricevuta/scontrino fiscale o dal “documento commerciale” emesso in caso di invio telematico dei corrispettivi) e oggetto di fatturazione, quindi, dev’essere scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi (risposta delle Entrate alla Faq n. 45 del 21 dicembre 2018 e circolare 249/1996). 
Con l’avvento della fattura elettronica inviata allo Sdi, infatti, non è consigliabile registrare il totale dei corrispettivi (comprensivo degli importi fatturati) e non registrare le fatture elettroniche, ma è preferibile contabilizzare tutte le fatture nel registro Iva delle vendite, togliendo i relativi importi da quanto “certificato”. 
La duplicazione dei ricavi può essere evitata, ad esempio, istituendo nel registro dei corrispettivi quattro colonne: una per gli scontrini, le ricevute e i “documenti commerciali”; una per le fatture emesse per le quali è già stato rilasciato uno dei precedenti tre documenti (scontrino, ricevuta o “documento commerciale”); una per le fatture emesse senza la preventiva “certificazione dei corrispettivi” (con rilascio di una quietanza, della ricevuta del Pos, eccetera) e una relativa al totale dei tre precedenti ammontari (anche in base alla circolare 3 del 15 gennaio 1973, protocollo n. 525373/73). 
Le fatture dovranno essere registrate tutte nel registro Iva delle vendite, mentre i corrispettivi giornalieri totale (ultima colonna) dovranno essere registrati, al netto dei ricavi delle fatture emesse (circolari 249/1996 e 97/1997, oltre che risposta delle Entrate del 16 gennaio 2019, n. 7). 
In caso di emissione dello scontrino, della ricevuta o del documento commerciale, va indicato nel campo «Tipodato» dell’elemento «AltriDatiGestionali» la stringa «Numero scontrino, numero ricevuta o numero doc. commerciale», nel campo «RiferimentoTesto» l’identificativo alfanumerico dello scontrino, della ricevuta o del documento commerciale, nel campo «RiferimentoNumero» il numero progressivo dello scontrino, della ricevuta o del documento commerciale e nel campo «RiferimentoData» la data dello scontrino (risposta delle Entrate alla Faq n. 45 del 21 dicembre 2018).