Flat-tax at 5% for start-ups

There are three “stakes” to be respected for the taxpayer in a flat-rate regime (regime forfettario) that aspires to reduce to 5% (instead of 15%) the substitute tax, and are still those provided for in paragraph 65 of article 1 of law 190/2014 , not modified by the Budget Law 2019. The three requirements for the “discount” are as follows:

1.The tax payer must not have exercised, during the three years preceding the startup, artistic, professional or business activity, also in associated form;

2.The activity now carried out (the start-up) must not constitute, in any way, a mere continuation of other activity previously exercised in the form of dependent or self-employment, excluding compulsory practice for the purposes of the exercise of arts or professions;

3.In case of continuation of activities previously carried out by another person, the amount of the related revenues and remuneration, realized in the tax period preceding that of recognition of the benefit must not exceed the limit of 65 thousand euro.

Some clarifications are found in the documents of practice dedicated by Agenzia delle Entrate to the “regime dei minimi” (circular 17 / E / 2012, 59 / E / 2001 and 1 / E / 2001).
The first limitation does not operate if the taxpayer participated in inactive companies or, in any case, with the opening of the VAT number without any concrete activity.

Among the aspects to be considered in relation to the decision or not to apply the flat-rate regime, the accounting / tax simplifications that are proper to the substitutive regime must be duly considered. These simplifications, in fact, allow a saving of administrative costs that could have a decisive influence on the final choice.
Taxpayers who apply the flat rate system are only obliged to number and keep the purchase invoices and the customs bills and to certify the fees. In particular, there is exemption from electronic invoicing (except in the case of supplies / services to the PA) and from the payment of the tax. However, in certain situations (for example, the provision of services received for which the obligation to apply the rules of Article 7-ter of Presidential Decree 633/1972 becomes operative), the tax payers are owed by VAT with payment obligation on the 16th day of the month following the month in which the transaction was carried out.
In addition, for the lump-sum payments, the non-application of withholding taxes on the payment of remuneration and / or income and the absence of the status of withholding agents is recognized.
In light of the changes introduced by the Law for the 2019 Financial Statements, the obligations that must be put in place by persons using employees, in light of the exemption provided for by the rule establishing the flat-rate scheme (paragraph 69, law 190 / 2014).
For the purposes of income tax, the exemption from registration and keeping of accounting records becomes operative, even if there is an obligation to keep the documents received and issued. Finally, for taxpayers on a flat-rate basis, exemption from IRAP exists.


A simplified “visa” for start-up investors

Faster procedures to encourage non-European entrepreneurs to start innovative startups in our country. This is the meaning of the guidelines recently published by the Ministry of Economic Development under the “Italia Startup Visa” program.
The procedure can be applied to non-EU entrepreneurs wishing to start a new company in Italy active in a field linked to innovation and technology. It must be a capital company, also incorporated in a cooperative form, which possesses a series of requirements: among other things, it must be established for less than five years and have annual revenues less than five million euros.
The procedure for entering Italy will be bilingual, digital and totally centralized. The candidate can send his / her own documentation exclusively by email.
The process can take place entirely in English: application forms, guidelines and “customer care” services are all offered in English, in order to facilitate those who do not have sufficient knowledge of Italian.
The procedure leading to the issuing of the visa waiver is completely centralized: a single administration (Mise, specifically the general management for industrial policy, competitiveness and SMEs, through the program secretariat), manages all the necessary communications with the administrations involved and plays the role of sole interlocutor for visa applicants. Furthermore, it takes place quickly: the visa application is normally issued within 30 days of the official presentation of the application.

Cessione delle perdite delle start-up a società “sponsor” (Legge di bilancio 2017, art. 1, c. 76 -80)

In cosa consiste l’agevolazione?

Possibilità per le start-up (innovative e non) di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi a società quotate che hanno nelle stesse start-up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale (c.d. “società sponsor“).

Come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2017, la finalità della norma è quella di stimolare il mercato italiano dei capitali.

In assenza di una norma specifica sulla decorrenza, è possibile ritenere che questa nuova disposizione si possa applicare a partire dal 2017.

Presupposti soggettivi

La società sponsor (cessionaria) deve:

– essere quotata in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;

– avere nella start-up una partecipazione con diritto di voto e diritto agli utili almeno pari al 20% (al termine del periodo d’imposta per il quale ci si avvale della cessione delle perdite)

La start-up (cedente) deve svolgere una nuova attività produttiva e non deve avere come attività prevalente quella immobiliare.

N.B. La società sponsor e la start-up devono avere esercizi sociali coincidenti.

Presupposti oggettivi e modalità della cessione

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta (art. 84, co. 2, Tuir) dalla start-up. Le perdite devono essere cedute per il loro intero ammontare.

L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se sono cedibili anche le perdite realizzate prima del 2017.

La perdita relativa ad un periodo d’imposta (ad es. 2017) è utilizzabile dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello stesso periodo d’imposta (2017) con possibilità di riporto in avanti in caso di incapienza.

La cessione della perdita deve avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta (art. 43bis DPR 602/73) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con notifica all’Agenzia delle Entrate e deve perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le perdite vengono utilizzate.

Remunerazione del vantaggio fiscale

La società sponsor deve remunerare la start-up del vantaggio fiscale ricevuto con un corrispettivo calcolato applicando alle perdite trasferite l’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta cui di riferiscono le perdite

Corrispettivo per le perdite 2017 = perdite X 24%

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta per il quale è stata utilizzata la perdita.

Tale corrispettivo non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES della società sponsor (idem per la start-up innovativa).

Esempio: cessione perdite 2017

Una start-up costituita l’1.1.2017 intende cedere perdite pari a 1.000 realizzate nell’esercizio 2017 ad una società sponsor che intende acquistarle per abbattere il proprio reddito imponibile pari a 1.200 nello stesso periodo.

Verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi, la cessione delle perdite può avvenire se:

– la società sponsor paga un corrispettivo pari a 240 (=24% X 1.000) entro 30 giorni dal versamento del saldo IRES 2017 ovvero entro il 30.6.2018

– l’operazione di cessione si perfeziona entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2017 ovvero entro il 30.9.2018.

Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up innovative (2018)

Scheda riassuntiva delle agevolazioni attualmente in vigore per l’investimento in start-up innovative:

Agevolazioni per le persone fisiche:

  • Detrazione Irpef pari al 30% (fino al 2016: 19%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
  • Investimento massimo agevolabile pari a € 1 milione (fino al 2016: € 0,5 milioni) per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
  • Risparmio Irpef massimo = 30% x 1.000.000 = 300.000 € l’anno
  • Detrazione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento dell’Irpef negli anni successivi ma non oltre il terzo

 

Agevolazioni per le società:

  • Deduzione Ires pari al 30% (fino al 2016: 20%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
  • Investimento massimo agevolabile pari a € 1,8 milioni per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
  • Risparmio Ires massimo = 24% x 30% x 1.800.000 = 129.600 € l’anno
  • Deduzione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento della base imponibile Ires negli anni successivi ma non oltre il terzo

 

Soggetti esclusi dalle agevolazioni – Norma antielusiva

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i soggetti che sono a loro volta start up innovative
  • gli Oicr e le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative
  • gli incubatori certificati

L’esclusione serve a evitare le cd. «detassazioni a catena»

N.B. La start up innovativa non può ricevere più di 15 milioni di € di investimenti agevolabili su un arco temporale di 5 anni (fino al 2014: € 2,5 milioni l’anno) in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio.

 

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili:
– i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo azioni o quote

  • delle start up innovative
  • o delle società che investono prevalentemente in start up innovative

(sono agevolabili sia i conferimenti in sede di costituzione della start up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale)
– gli investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative

 

I conferimenti da parte di soggetti che già possiedono partecipazioni* sono agevolabili purché siano rispettate alcune condizioni:

  • l’importo totale degli investimenti agevolati ricevuti dalla start up non devono superare i 15 milioni
  • la possibilità di investimento deve essere prevista dal piano aziendale iniziale
  • la start up non deve diventare collegata di un’altra impresa

* Questa regola è contenuta nell’art. 5 del Decreto 25 febbraio 2016. In precedenza erano esclusi dall’agevolazione i conferimenti effettuati dai soggetti che, prima di effettuare l’investimento, già possedevano nella start up una partecipazione superiore al 30%

 

Ambito temporale

Inizialmente agevolazione «temporanea»: agevolabili solo gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 previa autorizzazione della Commissione europea (Decisioni del 5 dicembre 2013 e del 14 dicembre 2015)

  • Dal 2017 (Legge di bilancio 2017) l’agevolazione è diventata «strutturale» ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione del 19.6.2017.
  • Sono agevolabili gli investimenti effettuati nei 5 anni di regime agevolato.
  • Gli investimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito presso il Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.

 

N.B.  Al termine del periodo agevolato di 5 anni la start up innovativa, se continua a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, può iscriversi alla sezione speciale delle PMI innovative alle quali si applicano le stesse agevolazioni fiscali delle start up innovative (D.L. 3/2015, art. 4). Le agevolazioni fiscali per le PMI innovative non sono state però ancora attutate né autorizzate dalla Commissione europea.

 

Documentazione da rilasciare agli investitori

La start up innovativa rilascia agli investitori:

  • una certificazione in cui attesta l’entità dell’investimento e di non avere superato il limite dei 15 € mil di conferimenti ricevuti, entro 60 giorni dal conferimento
  • copia del piano di investimento (business plan)
  • per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale e in start up innovative in ambito energetico, una certificazione in cui attesta l’oggetto della propria attività

Se l’investimento viene effettuato indirettamente attraverso un «intermediario qualificato» (OICR o altre società di capitali), tale soggetto deve certificare anche che il 70% dei suoi investimenti è effettuato in start up innovative.

 

Decadenza dalle agevolazioni

L’investitore decade dall’agevolazione se entro 3 anni dall’effettuazione dell’investimento si verifica:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione
  • la riduzione del capitale sociale o la ripartizione delle riserve costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative
  • il recesso o l’esclusione degli investitori
  • la perdita da parte della start up innovativa di uno dei requisiti (cumulativi o alternativi). Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia dei 5 milioni di Valore della produzione e la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione

Start-up innovative: dal 30 giugno cambia la procedura per la costituzione on-line

A partire dal 30 giugno è cambiata la procedura per la costituzione on-line delle start-up innovative (senza ricorso al notaio). I numerosi problemi e le lungaggini della vecchia procedura hanno probabilmente indotto chi di dovere a tentare di semplificare o quanto meno a chiarire meglio alcuni aspetti che risultavano difficilmente superabili senza il ricorso all’assistenza offerta da Infocamere (con il fondamentale supporto dei funzionari delle varie camere di commercio coinvolte).

Accedendo ora alla piattaforma start-up ci si trova di fronte alla scelta se ricorrere all’assistenza della camera di commercio per la predisposizione della pratica di iscrizione (art. 25 CAD) oppure se procedere autonomamente (art. 24 CAD) dove CAD sta per Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005).

Posto che in entrambi i casi è necessario possedere le firme digitali e redigere in via autonoma atto costituivo e statuto della futura start-up, le differenze tra i due percorsi sono le seguenti:

– la durata della procedura, sensibilmente più lunga nel caso di ricorso all’assistenza;

– sempre nel caso di ricorso all’assistenza è da tenere in conto la necessità di recarsi presso la camera di commercio per l’autentica delle firme a fine procedura;

– se si sceglie di non ricorrere all’assistenza (art. 24 CAD) è necessario saper redigere la pratica di iscrizione della società utilizzando il software Fedra.

Non cambiano i costi complessivi dell’intera procedura che ammontano ad Euro 200,00 per imposta di registro ed Euro 128,00 per imposta di bollo quindi 328,00 Euro in totale.

La partita Iva viene attribuita verso la fine della procedura. Sembra sarà consentito richiederla anche prima del completamento della procedura, se si sceglie di procedere in via autonoma.

Crowdfunding in crescita ma raccolta modesta rispetto al resto della UE

Interessante report pubblicato dall’Università di Cambridge in collaborazione con KPMG che mostra lo stato della raccolta di capitale con strumenti alternativi rispetto alla tradizionale finanza in ambito UE. Lo studio evidenzia, attraverso dettagliate statistiche paese per paese, un tasso di crescita elevatissimo della raccolta alternativa (circa il 92%). Il mercato che fa padrone è ancora quello UK mentre molto modesti i risultati in Italia ove la tipologia che pare aver riscosso più successo è l’equity-based-crowdfunding, riservato alle start-up innovative.

N.B. All’interno della Legge di Stabilità, attualmente in discussione al Senato, è prevista l’estensione dell’equity based crowdfunding a tutte le PMI.

Il testo del report è scaricabile da questo link.