A partire dal 2 giugno scorso (data di entrata in vigore del Provvedimento 229/2014 che regolamenta i c.d. “cookie”) si è assistito ad un autentico proliferare di banner all’interno di siti/blog/forum contenenti indicazioni del tipo “Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy” cui segue il link all’informativa.

Occorre dire che, di fronte all’obiettiva incertezza causata dalle definizioni contenute nel provvedimento e la conseguente difficoltà di individuare e distinguere i cookie “tecnici” (per i quali il banner non è richiesto) da quelli di profilazione (per i quali invece è necessaria l’esposizione del banner) molti gestori di siti hanno adottato un approccio pragmatico del tipo “nel dubbio mettiamo il banner, poi si vedrà…”.

Inutile dire come l’adozione di un tale approccio possa risultare molto pericoloso. Spesso si dimentica infatti l’utilizzo di cookie di profilazione è assoggettato all’obbligo di preventiva notificazione al Garante, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. (d) del Codice Privacy. Pertanto, nel caso in cui il titolare del sito intenda avvalersi di tali strumenti, dovrà preventivamente comunicare tale utilizzo attraverso la compilazione e l’invio dell’apposito modulo,
disponibile al link https://web.garanteprivacy.it/rgt.

Scrivere nella propria informativa che si utilizzano cookie di profilazione senza aver effettuato la preventiva notifica al Garante può costare molto caro. Le sanzioni previste per la violazione della normativa relativa ai cookie sono infatti particolarmente gravose. Basti pensare che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all’art. 13 del Codice Privacy, nel Provvedimento del Garante, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice Privacy).

Sempre meglio dunque spendere qualche oretta in più con il proprio tecnico per individuare correttamente quali tipi di cookie si utilizzano realmente.