Fra le possibili combinazioni di operazioni e-commerce transfrontaliere analizziamo il seguente caso:

Operatore e-commerce nazionale (ITA) che acquista merce da una fornitore extracomunitario (diciamo cinese) e vende on line a clienti residenti in un altro stato UE (ad esempio Germania) facendo consegnare la merce direttamente dal fornitore cinese.

I soggetti coinvolti sono dunque:

– il fornitore cinese (CHI)

– l’operatore italiano (ITA)

– il cliente tedesco (GER) che può a sua volta essere un’impresa (B2B) oppure un consumatore finale (B2C)

In linea di massima le regole sono valide anche sostituendo la Cina con un altro paese al di fuori dall’Unione Europea ovvero sostituendo Italia e Germania con altri due paesi entrambi appartenenti all’Unione Europea.

Ricordo che stiamo sempre parlando di operazioni di commercio elettronico indiretto, dove la transazione si chiude on line, ma riguarda la vendita di beni “fisici”, non digitali.

Tornando al caso in questione supponiamo inizialmente, per semplicità, che lo sdoganamento della merce importata dalla Cina avvenga in Italia. In tale ipotesi ITA può avvalersi della facoltà di pagare unicamente i dazi doganali senza applicazione dell’Iva se i beni proseguono per altri Stati UE (art. 67. co. 1, lett. b) DPR 633/72), questo a condizione che GER abbia una partita Iva in Italia o nomini un rappresentante fiscale (vd la circolare 120/D del 17.4.1993).

Con la partita Iva italiana GER emetterà una fattura intracomunitaria a carico della partita iva tedesca per il trasferimento dei beni e provvederà a registrare e ad integrare questa fattura, assolvendo l’iva nel suo paese.

Dal canto suo ITA riceverà la fattura da CHI senza doverla integrare nè assolvere l’Iva in quanto trattasi di operazione extracomunitaria. La successiva fattura emessa nei confronti di GER sarà emessa senza Iva in quanto trattasi di operazione extraterritoriale ai sensi dell’art. 7-bis DPR 633/72.

(se lo sdoganamento avvenisse in Germania, iva e dazi doganali sarebbero interamente a carico di GER).

Nell’ipotesi in cui invece il cliente finale tedesco GER fosse un privato consumatore anzichè un soggetto munito di partita IVA vi sarebbero due importanti differenze:

1) nel caso di sdogaanemento in Italia ITA non potrebbe avvalersi della facoltà di non pagare l’IVA anche se i beni proseguono per un altro stato UE

2) ITA deve applicare l’iva italiana o, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 34 della Direttiva 2006/112/CE, l’iva dello stato membro di destinazione.

Nella sotto-ipotesi infine in cui lo sdoganamento avvenisse in Germania, GER privato consumatore dovrebbe farsi carico di iva e dazi doganali all’importazione ma ITA potrebbe fatturare senza applicazione dell’iva in quanto la merce si trova già in Germania.