Il prossimo 2 giugno entrerà in vigore il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229/2014. E’ pertanto necessrio dotarsi dei modelli di informativa (breve ed  estesa) che permettano all’utente di esprimere il proprio consenso informato in merito all’archiviazione di cookie sul proprio terminale.

Per l’installazione di cookie c.d. “tecnici” (ad es. cookie funzionali alla navigazione; relativi al salvataggio delle preferenze; cookie analytics se utilizzati unicamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso) non è richiesto il preventivo consenso degli utenti mentre resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che può essere fornita con le modalità ritenute più opportune.

Nel caso invece in cui si utilizzino cookie “di profilazione” occorre fornire una informativa su due livelli:

– nel momento in cui l’utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima       informativa “breve”, contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l’utente può accedere al sito);

– l’informativa breve va poi integrata da un’informativa “estesa”, alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall’utente. L’informativa estesa dovrà contenere, oltre ad una serie di elementi obbligatori definiti dal Provvedimento, anche anche i link alle modalità per eliminare i cookie dai vari browser.

L’installazione sul computer dell’utente di cookie da parte di altri soggetti (cd. “terze parti”) va segnalata presentando, ove possibile, i link alle privacy policy di tali soggetti. Qualora non si abbiano contatti diretti con le terze parti o nel caso in cui fosse particolarmente difficile individuarle, si potrà inserire il link al sito www.youronlinechoices.com/it/ (anche se è bene ricordare che tale sistema attualmente funziona solo per i cookie di profilazione pubblicitaria e rileva unicamente i cookie degli aderenti al proprio circuito). Qualora la terza parte non aderisca al circuito  www.youronlinechoices.com/it o non abbia un’informativa è consigliabile non      utilizzare i relativi cookie di profilazione sul proprio sito.

E’ bene ricordare infine che l’utilizzo di cookie di profilazione è assoggettato all’obbligo di preventiva notificazione al Garante, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. (d) del Codice Privacy. Pertanto, nel caso di utilizzo di tali strumenti, occorrerà comunicare preventivamente tale utilizzo attraverso la compilazione e l’invio dell’apposito modulo, disponibile al link https://web.garanteprivacy.it/rgt.