Il recente D.Lgs. 42 del 2015 ha introdotto una previsione di   esonero dall’obbligo di emissione della fattura per i servizi elettronici eseguiti nei confronti di privati.

Come noto tali operazioni (tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo: fornitura di siti web e hosting,  vendita di software, musica, film, e-book, giochi, applicazioni ed altri     contenuti digitali) sono considerate ai fini Iva prestazioni di servizi e, come tali, soggette all’obbligo di fatturazione, anche per piccoli importi.

L’esonero dalla fatturazione:

1) si applica solo nei confronti di soggetti che agiscano al di fuori di un’attività d’impresa (clienti privati);

2) viene meno qualora il cliente richieda espressamente l’emissione della fattura (tassativamente al momento dell’ordine);

3) riguarda sia le prestazioni interne (Ita-Ita) quelle cross-border (Ita-Ue e Ita-Extra Ue) (*).

Purtroppo il testo normativo introdotto lascia alcune perplessità circa la corretta modalità di contabilizzazione dei corrispettivi per i quali si applica l’esonero. In particolare l’art 7 del citato d.lgs 42/2015 affida ad un apposito decreto ministeriale l’attuazione di un ulteriore esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi attraverso ricevuta o scontrino fiscale richiamando una vecchia disposizione di legge (la Legge 413/1991).

Sembrerebbe dunque che i corrispettivi non fatturati vadano comunque documentati in questa fase attraverso l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

In virtù dell’art.3 della Legge 413/1991 dovrebbe comunque essere garantita l’esclusione dall’obbligo di emisssione della ricevuta o dello scontrino fiscale anche prima della emanazione del decreto di attuazione.

Si ritiene pertanto opportuno, in attesa dell’emanazione del decreto, adottare il medesimo comportamento previsto nel caso delle operazioni di commercio elettronico indiretto (vendita di beni “fisici” via Internet), ossia la registrazione degli incassi giornalieri sul registro dei corrispettivi e lo scorporo dell’Iva, se dovuta, con cadenza mensile o trimestrale.

(*) Per le prestazioni Ita-Ue si ricorda che è entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno il regime MOSS a cui occorre aderire per assolvere correttamente i nuovi obblighi di versamento  dell’imposta nello Stato di residenza del cliente.