E’ in corso di approvazione presso il Senato il Disegno di Legge Comunitaria 2012 destinato a recepire il contenuto di alcune direttive europee. Tra di esse figura la Direttiva 2011/837UE che armonizza le disposizioni relative alla tutela dei consumatori nell’ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi tra consumatori e commercianti, al fine di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un adeguato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese. Per giungere a questo obiettivo la direttiva modifica e accorpa in un unico strumento orizzontale il quadro normativo di riferimento, composto da quattro direttive:

la Direttiva 93/13/CEE;

la Direttiva 1999/44/CE;

la Direttiva 85/577/CEE ;

la Direttiva 97/7/CE.

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2011/83/UE riguardano l’introduzione di una disciplina più dettagliata degli obblighi di informazione al consumatore da parte del commerciante che dovrà fornire alcune informazioni tra cui: il proprio indirizzo; le caratteristiche del prodotto; il prezzo, comprensivo delle spese di spedizione di consegna e postali; le modalità di pagamento; l’esistenza o le condizioni di un servizio postvendita; l’eventuale interoperabilità dei prodotti digitali con hardware e software.

Per i contratti a distanza è previsto il diritto di recesso (articoli 9 e ss), portato dagli attuali 7 giorni sanciti dalla direttiva 97/7/CE a 14 giorni, entro i quali il consumatore potrà recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penalità. Tale termine decorre non più dalla data di conclusione del contratto di vendita ma dalla data di consegna della merce. Inoltre, se il consumatore non sarà stato informato sul diritto di recesso, questo è protratto per un anno (articolo 10).

Ulteriori novità riguardano l’obbligo per il commerciante a consegnare la merce entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, scaduti i quali il consumatore può chiedere un nuovo termine di consegna. In caso di mancato rispetto di quest’ultimo il consumatore avrà diritto al rimborso delle somme versate (articolo 18). Inoltre, la direttiva pone a carico del venditore sino al momento della consegna il rischio di perdita o danneggiamento dei beni (cd. passaggio del rischio) (articolo 20). Infine, per quanto concerne i mezzi di pagamento, non sarà possibile imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l’uso degli appositi strumenti (es: commissioni su carte di credito) (articolo 19).

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 13 dicembre 2013 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dal 13 giugno 2014.