La sentenza della Cassazione,  n. 1811 del 17 gennaio 2014 (quella, per intederci, sulla tassazione del gioco on-line) offre qualche spunto di riflessione all’interno dell’acceso dibattito circa la necessità di modificare le norme tributarie nazionali e internazionali per consentire un adeguato livello di tassazione nel settore della web economy.

Il caso affrontato nella sentenza riguardava una società titolare di concessione AAMS per l’esercizio di giochi pubblici a distanza on line, la cui  struttura necessaria per l’esercizio di tale attività (servers ed infrastrutture necessarie per il funzionamento del sito web attraverso cui è fornita l’offerta di gioco) nonché il luogo in cui vengono prese le decisioni riguardanti il «business italiano» erano localizzati all’estero mentre la società italiana, appartenente al medesimo gruppo, era utilizzata esclusivamente per attività di tipo ausiliario rispetto al core business (servizi di marketing e promizione dei giochi on-line, assistenza ai clienti italiani). La sentenza, richiamando in maniera puntuale consolidati principi di diritto tributario internazionale, afferma che il soggetto non va tassato in Italia in quanto la direzione effettiva dell’intero business è svolta all’estero ed ivi è localizzato l’oggetto principale della società.

Particolarmente rilevante appare la circostanza di aver appurato che il soggetto non residente non avesse in Italia né una sede di direzione né servers localizzati sul territorio, elementi che per definizione avrebbero potuto portare a concludere circa l’esistenza di una stabile organizzazione con conseguente “attrazione” di parte dei profitti conseguiti sotto la potestà impositiva del nostro paese.

Le norme ed i principi attuali in tema di fiscalità internazionale tendono a tassare il reddito dove viene svolta l’attività d’impresa principale che li genera.  Tuttavia, come è facile intuire, questo criterio “territoriale” pare francamente inadeguato alla luce della realtà intangibile di internet e dei più recenti modelli di business adottati dalle imprese. Occorre riepensare il sistema andando a tassare i redditi lì dove vengono prodotti, ossia dove si trovano i consumatori, indipendentemente da dove venga «centralizzato» l’esercizio dell’attività d’impresa. Ovviamente non sarà sufficiente una semplice modifica normativa di diritto interno (vd. la c.d. web tax) ma dovrà necessariamente trattarsi di un percorso condiviso a livello internazionale.