Come noto una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha annullato la condanna inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a Trip Advisor (il noto operatore turistico on-line) per violazione di alcune norme del Codice del Consumo relative alla diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni pubblicate sul sito internet www.tripadvisor.it

Al di là delle (condivisibili) motivazioni della sentenza di assoluzione è opportuno trarre alcuni insegnamenti dall’intera vicenda al fine di evitare possibili contestazioni nell’attività svolta da coloro che operano on-line in settori affini a quelli di Trip Advisor (portali informativi, marketplace settoriali, ma anche forum e blog di recensioni che sfruttano introiti derivanti dalla pubblicità on-line).

Ecco dunque alcune delle contestazioni mosse al portale turistico, in gran parte annullate o ridimensionate dalla sentenza di assoluzione):

  • Procedure di regstrazione: una delle contestazioni mosse a Trip Advisor riguardava l’eccessiva facilità di registrazione al sito, che può avvenire anche usando un server proxy e un servizio di mail temporanea ovvero ricorrendo alla procedura di registrazione tramite collegamento di un preesistente account di Google+. E’ sempre dunque opportuno, nelle procedure di registrazione, predisporre un meccanismo tipo captcha ed inviare una e-mail per verificare la validità dell’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la creazione dell’account utente.
  • Il ruolo del gestore del portale: Tripadvisor si è difesa giocando, tra l’altro, la “carta” dell’hosting provider ai sensi del Decreto Legislativo n.70/2003, ovvero sostenendo di non essere responsabile delle recensioni rilasciate dagli utenti sul proprio sito. Tale linea difensiva, non è stata però accolta dal Consiglio di Stato (che ha assolto Tripadvisor sulla base di altre circostanze). Si conferma pertanto l’orientamento restrittivo già visibile in altri “casi” venuti alla ribalta (vedi ad esempio questa discussione: http://www.giorgiotave.it/forum/leggi-per-le-professioni-web/227913-lagcom-censura-blog-e-forum.html)  secondo cui il gestore di un portale sarebbe sempre responsabile, in una qualche misura, dei contenuti pubblicati dagli utenti. E’ questo un terreno molto delicato ove occorre muoversi con estrema cautela.
  • Le segnalazione dei singoli utenti: diverse sentenze hanno da tempo precisato che ai sensi degli artt. 24 e 26 del Codice del Consumo, ai fini della configurabilità dell’illecito del professionista, non occorre individuare un concreto pregiudizio delle ragioni dei consumatori, in quanto è la stessa potenzialità lesiva, al fine di evitare anche solo in astratto condizionamenti e/o orientamenti decettivi, che consente di ascrivere la condotta nel quadro dell’illecito di “mero pericolo”, in quanto intrinsecamente idonea a configurare le conseguenze che il codice del consumo ha invece inteso scongiurare (TAR Lazio, Sez. I, 3.7.09, n. 6446). Pertanto non è condizione necessaria quella per cui il procedimento prenda avvio da segnalazioni di singoli consumatori, fermo restando che la stessa AGCM può procedere d’ufficio, e che le segnalazioni possono essere veicolate, come anche nel caso di Tripadvisor, da associazioni di settore.
  • L’importanza di un adeguata informativa. Una delle circostanze decisive che hanno portato all’assolvimento di Tripadvisor è stata la presenza di adeguata informativa circa la corretta modalità di utilizzo delle recensioni presenti sul sito. In particolare Tripadvisor sottolineava di non poter essere in grado di verificare i fatti (e quindi la veridicità o meno) delle recensioni, essendo queste mere opinioni degli utenti, e che l’affidabilità del messaggio non può che derivare dall’esame di un numero elevato di recensioni per la stessa struttura. Come in altri ambiti normativi (vedi ad es. privacy) è dunque importante fornire sempre una informativa il più possibile chiara ed esaustiva su tutti gli aspetti e le modalità di fruizione dei contenuti presenti sul sito.