La Legge europea 2014, pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che le spese di trasporto sulle importazioni di merci di valore trascurabile non saranno più assoggettate a Iva e a dazi doganali.

Le importazioni di beni di modico valore sono esenti da prelievi doganali sia in termini di Iva che di dazi doganali. Vediamo quali sono le franchigie attualmente esistenti:

– per quanto riguarda i dazi doganali attualmente è previsto che questi non vengano applicati sulle importazioni di merci di valore intrinseco complessivamente nei limiti di 22 euro per singola spedizione, con esclusione dei prodotti alcolici, dei profumi e l’acqua da toletta e dei tabacchi  (l’art. 5 D.M. 5.12.1997, n. 489). Da notare che il regolamento 16 novembre 2009, n. 1186/2009 ha innalzato questa franchigia che risulta attualmente pari ad 150 Euro per singola spedizione;

– ai fini Iva invece la franchigia è rimasta pari a 22 Euro

Quindi su una importazione di valore pari, ad esempio, a 140 Euro si pagherà l’Iva ma non i dazi doganali.

Come accennato la legge comunitaria prevede che quando si applica la franchigia per le piccole spedizioni di carattere non commerciale e per le spedizioni di valore trascurabile, sono sempre esenti da Iva e/o da dazi anche i relativi servizi accessori (ad esempio, il servizio di trasporto), indipendentemente dal loro ammontare.

E’ bene notare che questo intervento normativo non modifica quindi in alcun modo l’entità della franchigia Iva che rimane dunque pari a 22 Euro.