Il c.d. “drop ship” è una forma di distribuzione attraverso la quale un rivenditore, senza detenere alcuna merce in magazzino, trasferisce gli ordini ricevuti dai propri clienti ad un fornitore il quale provvede ad effettuare la consegna. In tal modo il rivenditore beneficia dell’assenza di un magazzino fisico potendo d’altra parte disporre di un vasto assortimento da presentare alla propria clientela. Dal punto di vista fiscale operazioni di questo tipo, se eseguite tra soggetti residenti in Stati diversi, possono essere ricondotte nel novero delle c.d. “operazioni triangolari” ovvero quelle operazioni nelle quali i beni sono oggetto di due trasferimenti giuridici ma vengono consegnati direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario, quindi attraverso un unico trasferimento fisico. Le operazioni triangolari sono caratterizzate dalla circostanza che l’operazione si configura come unica nei confronti dei soggetti coinvolti. Se così non fosse l’operazione non potrebbe essere considerata triangolare ma rientrerebbe nell’ordinaria ipotesi di cessione e di rivendita del bene. Dall’unicità dell’operazione discende l’ulteriore elemento distintivo della triangolazione, rappresentato dalla prescrizione che il bene oggetto della vendita sia inviato dal primo cedente al cessionario finale. Si comprende allora che la triangolazione altro non è che una vendita eseguita tra due soggetti con l’intervento di un intermediario in quale, in concreto, non avendo nella propria disponibilità il bene richiesto, si approvvigiona presso un altro soggetto.

In base alla residenza dei soggetti partecipanti le triangolazioni possono essere così classificate:

  • triangolazioni nazionali in cui intervengono 2 operatori residenti in Italia ed un terzo soggetto residente in qualsiasi altro Paese UE;
  • triangolazioni comunitarie in cui intervengono 3 operatori residenti in 3 diversi Paesi UE;
  • triangolazioni extracomunitarie in cui intervengono un operatore residente in Italia, un operatore comunitario ed un operatore residente in Paese extra UE.

 Esame di alcuni casi operativi

Si illustrano nel prosieguo due fattispecie caratterizzate dalla presenza di un operatore residente in Italia (ITA 1) che acquista dei beni in un altro Paese Ue (GER 1) per poi rivenderli ad un altro soggetto residente alternativamente:

  • in Italia (ITA 2)
  • in un altro Stato Ue (FRA 1)

Nella prima ipotesi l’operazione è inquadrabile nell’ambito delle triangolazioni “nazionali” in quanto costituita da una prima cessione intracomunitaria tra GER 1 e ITA 1 e da una seconda  cessione nazionale tra ITA 1 e ITA 2. Il caso è stato oggetto delle sentenza 6 aprile 2006 della Corte di giustizia CE, relativa alla causa C-245/04. Secondo i giudici comunitari, quando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra due soggetti passivi d’imposta, danno luogo ad un unico trasporto dei beni da un Paese della comunità ad un altro, solo una delle due cessioni è considerata cessione intracomunitaria non imponibile nel Paese del cedente (nel caso di specie la Germania) mentre l’altra è una cessione interna da assoggettare ad Iva in uno dei due Paesi tra i quali viene effettuata la vendita. Ciò indipendentemente da chi dei tre soggetti passivi che intervengono nella transazione “a catena” (primo cedente, acquirente intermedio o cessionario finale) possa disporre dei beni durante la spedizione o il trasporto. Si ritiene che tali conclusioni siano valide tanto nella ipotesi in cui il cessionario finale ITA 2 sia un soggetto passivo Iva quanto un consumatore privato[1].

Nel secondo caso l’operazione si configura quale triangolazione intracomunitaria in quanto i tre soggetti che vi intervengono sono residenti in tre stati diversi dell’Unione Europea. Il caso è stato esaminato dalla C.M. 23.2.1994, n. 13/E la quale ha chiarito che all’operatore italiano si applica l’art. 40, co. 2 del D.L. 331/1993. Tale articolo prevede la possibilità di non assolvere l’Iva qualora venga designato a ciò un altro cessionario operante quale soggetto passivo d’imposta in un terzo Paese Ue. Tale possibilità è ovviamente esclusa nel caso in cui il destinatario finale della merce sia un privato. In tale ultima ipotesi, pertanto, si ritiene corretto emettere fattura con applicazione dell’Iva nei confronti di FRA 1.

 Triangolazioni con operatori residenti nella Repubblica di San Marino

La Repubblica di San Marino fa attualmente parte del territorio doganale dell’Unione Europea dopo la ratifica dell’accordo di cooperazione del 16 dicembre 1991 entrato in vigore il 10 aprile 2001. A seguito di tale accordo le operazioni di acquisto e vendita con essa effettuate vengono ad essere regolamentate in maniera del tutto similare alle operazioni intracomunitarie. In particolare nel caso di acquisto di beni provenienti da San Marino e destinati all’Italia, l’imposta potrà essere assolta tramite due procedure secondo quanto disposto dal D.M.  24.12.1993:

  • procedura con addebito dell’imposta: il venditore sammarinese emette fattura con applicazione dell’Iva dovuta dal cessionario italiano e versa la stessa all’Ufficio tributario sammarinese che provvederà a riversarne l’importo all’Erario;
  • procedura senza addebito dell’imposta: il venditore sammarinese emette fattura senza applicazione dell’Iva, che viene assolta dall’acquirente nazionale ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972. L’importatore italiano deve dare comunicazione all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente dell’avvenuta annotazione delle operazioni nei registri di acquisto e vendita. Detta comunicazione va effettuata entro i cinque giorni dall’annotazione.

E’ appena il caso di ricordare che con R.M. 23.1.2009, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto possibile l’effettuazione di operazioni di triangolazione con operatori residenti nella Repubblica di San Marino. Pertanto, tenuto conto delle peculiarità operative appena citate, le conclusioni in precedenza raggiunte si ritengono in linea di massima compatibili con l’ipotesi in cui il primo soggetto cedente di una triangolazione sia un operatore residente in tale Stato.         



[1] Nell’ipotesi in cui nell’ambito della catena distributiva intervenga, quale ultimo cedente, un ulteriore soggetto l’operazione può configurarsi quale operazione quadrangolare. In questo caso l’art. 58, co. 1, del D.L. 331/93 dispone che il trattamento in regime di non imponibilità dell’operazione triangolare si applica anche se nell’operazione intervengano commissionari del cedente o del cessionario residente, con estensione dell’agevolazione anche nei confronti di questi ultimi.